Regime forfettario - parte seconda

                                                 

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Dopo la lettura della prima parte della nostra analisi in merito al regime forfettario, sicuramente avrai apprezzato la semplicità e la convenienza dello stesso senza fare una valutazione ad hoc. Tranquillo, non sei l’unico! La moda del momento e la praticità di una ricerca in INTERNET, permette a chiunque di potersi documentare sui vari regimi fiscali prima di dare il via alla propria attività. Comprendere i rudimenti di base del regime forfettario, è utile per iniziare ad avere le idee più chiare quando si parla di partita iva e tasse. Tuttavia, occorre sapere fin da subito, che è solo attraverso un calcolo di convenienza preventivo che si può stabilire la convenienza all’applicazione di tale regime caso per caso.

Ma in linea di massima ci possono accedere tutti al regime forfettario? Si, qualora vengano rispettati i requisiti e non si incappi nelle cause di esclusione. Infatti, anche nel caso in cui si rispetti il requisito dei € 65.000 di reddito, esistono alcuni casi in cui non si può comunque applicare il Regime forfettario. Oggi focalizzeremo l’attenzione proprio sulle cause ostative all’accesso.

  1. Non possono accedere al regime forfettario tutte quelle persone fisiche che svolgono attività già sottoposte a regimi speciali iva: l’attività agricola, non può essere sottoposta a tale regime perchè già beneficiaria di un regime di vantaggio previsto per il settore; la rivendita di beni usati o rigenerati (si pensi ai cellulari) non può essere sottoposta a tale regime perchè beneficiaria del regime del margine. Per poter accedere al regime forfettario, quindi, i soggetti devono applicare il regime IVA ordinario e non quello speciale. 

  2. Non possono accedere al regime forfettario, i soggetti fiscalmente residenti all’estero. Fanno eccezione solo quei soggetti che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In questo caso, sarà possibile applicare il regime forfettario solo a patto che essi producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. 

  3. Non possono accedere al regime forfettario i soggetti che svolgono attività di cessione di fabbricati, in via esclusiva o prevalente, o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ( ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR n. 633/72) oppure di mezzi di trasporto nuovi ( ex. art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993). 

  4. Non possono accedere al regime forfettario, i soggetti  esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente in Società di persone, Associazioni professionali, imprese familiari o controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata (anche in trasparenza) o associazioni in partecipazione. Un aspetto importante è che per “controllo” deve intendersi il concetto di “partecipazione qualificata” ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86. 

Lucia, ma se sono lavoratore dipendente, posso accedere al regime forfettario?

È bene soffermarsi un attimo su questa fattispecie: ti dico subito che se non superi reddito da lavoro dipendente e assimilato per un valore pari a 30.000 euro, puoi accedere ugualmente al regime in oggetto ma attenzione! La norma impedisce al soggetto di operare in Regime Forfettario se fatturi prevalentemente al tuo ex datore di lavoro. Lo stesso impedimento vale in relazione al datore di lavoro per il quale sei un dipendente attuale, nel caso in cui decidi di aprire una Partita IVA per regolamentare la tua seconda attività.

È evidente che questa normativa è volta ad evitare che i datori di lavoro trasformino contratti da lavoro dipendente in contratti a Partita IVA. Affinché sia precluso l’esercizio in Regime Forfettario è necessario che almeno il 50% del fatturato di un soggetto derivi dall’ex datore di lavoro. Nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia solo uno dei clienti del professionista o dell’imprenditore che opera con Partita IVA, il Regime Forfettario non è precluso. Stessa cosa per il soggetto che fattura in mono-committenza: il fatto di operare per un unico committente non è causa di esclusione dal Regime Forfettario. Tuttavia, possono esserci problematiche legate alle c.d. “False Partite IVA“ ma questo non preclude l’esercizio con il Regime Forfettario.

 

Mi spieghi i vantaggi di tale regime?

Il principale vantaggio dei contribuenti che applicano il regime è che si trovano in ambito di franchigia IVA: ovvero non viene applicata alcuna aliquota iva all’operazione di cessione di beni e servizi. Da ciò consegue l’esonero da buona parte degli adempimenti previsti in materia di IVA. A tal proposito, i contribuenti in Regime Forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Anche se, per esperienza, un minimo di contabilità è necessaria sia per non superare i limiti imposti che per conoscere al meglio l’andamento della propria attività. 

Ho capito Lucia! Ma esistono degli obblighi ben precisi, previsti dalla Legge?

Si! I contribuenti forfettari, sono tenuti a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali 

  • certificare i corrispettivi

  • presentare la dichiarazione dei redditi

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Come si distingue una fattura in regime forfettario dalle altre?

Il soggetto che adotta il Regime Forfettario è tenuto a riportare in fattura una dicitura specifica al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’IVA in fattura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111  a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario”.

Lucia - Commercialista e CEO di LadiesLab Group

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