Regime forfettario - parte terza
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Nella terza parte del nostro viaggio alla scoperta del Regime Forfettario, affronteremo temi un po’ più tecnici ma, a mio parere, più interessanti. Dopo aver capito se e quando conviene questo regime ed averlo scelto, si dovranno fare i conti con gli step da seguire. Prima fra tutti la fatturazione: mi preme ricordare che i soggetti in tale regime, sono esonerati dall’obbligo di emissione della Fattura Elettronica, quindi possono emettere ancora fattura cartacea ai loro clienti, tranne nei casi di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, mi preme fin da ora sottolineare che sono previsti incentivi all’adesione spontanea alla fatturazione elettronica.
Che cosa intendi, Lucia?
Fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario “0000000”: secondo le Faq delle Entrate possono essere conservate in modalità tradizionale. Ferma restando la necessità di confermare il valore probatorio della stampa della fattura elettronica;
Le Fatture elettroniche ricevute con il codice destinatario specifico o tramite Pec vanno conservate in modalità elettronica;
Fatture ricevute ed emesse in forma cartacea: vanno conservate in modalità tradizionale;
- Fatture emesse in formato elettronico: vanno conservate in modalità elettronica. Sia che vengano emesse su base facoltativa, sia che vengano emesse obbligatoriamente, nei confronti di una pubblica amministrazione.Lucia, lavoro con la Pubblica Amministrazione, come si gestisce il mio rapporto?Il rapporto tra i soggetti che applicano il regime forfettario e le pubbliche amministrazioni “intreccia” lo split payment e gli obblighi di fatturazione elettronica tra privati previsti dal 1° gennaio 2019.
Sul fronte Split Payment, le Entrate hanno confermato che tali contribuenti hanno il solo onere di indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario.
Lucia, puoi aiutarmi a capire come si determina il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva?
Il Regime Forfettario prescinde dalla determinazione del reddito in forma analitica. Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO. Codice che contraddistingue l’attività svolta.
Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 15% che si riduce al 5% se ci sono i requisiti di START UP.
Ti do 3 elementi utili da ricordare:
Ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Lucia, mi parli delle agevolazioni start up?
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP per i contribuenti che adottano il Regime Forfetario è ridotta dal 15% al 5%.
Questa agevolazione per le Start-Up in Regime Forfettario è utilizzabile limitatamente ai primi 5 periodi d’imposta in cui è esercitata l’attività.
Questo sia che si tratti di avvio di una nuova impresa, oppure di nuova attività artistica o professionale.
In particolare, è previsto che per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, l’imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che:
Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa. Anche in forma associata o familiare;
L’attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime forfetario.
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